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È inammissibile, anche in tempi di Covid, il deposito di atti a mezzo pec nei procedimenti civili dinanzi al Giudice di Pace.

Accade non di rado che il difensore di una parte in un procedimento civile dinanzi al giudice di pace depositi atti o documenti in cancelleria a mezzo posta elettronica certificata, invocando la normativa emergenziale emanata a seguito della pandemia da Covid-19.

Tale prassi non è, tuttavia, corretta.

Il deposito telematico degli atti processuali fu introdotto dall’art. 16-bis del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012, che al comma 1 statuì, tra l’altro, che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite dovesse avere luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Al comma 1-bis, la norma stabilì che era sempre ammesso il deposito degli atti diversi da quelli indicati al comma 1 e dei documenti, dinanzi ai tribunali e, in data successiva, dinanzi alle corti d’appello.

Col dilagare della pandemia, fu emanato il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che all’art. 221 comma 3 stabilì che negli uffici che avevano “la disponibilità del servizio di deposito telematico”, anche gli atti e i documenti di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, del menzionato DL 179/2012 fossero depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

A mente del comma 5, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati avrebbe potuto essere effettuato in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La norma subordinò l’attivazione del servizio all’emanazione (avvenuta in data 27.1.2021) di un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che accertasse l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Nessuna norma, ordinaria o emergenziale, ha, invece, mai previsto la possibilità di depositare a mezzo pec gli atti dei processi civili dinanzi agli uffici del giudice di pace.
Osta a ciò il comma 6 dell’art. 16-bis della L. 221/2012, secondo cui negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si sarebbero potute applicare solo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dei decreti con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, avesse accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione.



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